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FONDAZIONE G.SANVENERO ROSSELLI
 PER LO STUDIO E LO SVILUPPO DELLA CHIRURGIA PLASTICA
Sede e Biblioteca: via Marchiondi, 7 - 20122 - MILANO

 
 
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    Statuto   
    CdA        


STATUTO

  1. È costituita per volontà del signor dott. Riccardo Mazzola e per onorare la memoria del prof. Gustavo Sanvenero Rosselli una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE G. SANVENERO-ROSSELLI"

Simbolo grafico della Fondazione è l'immagine della firma autografa del prof. Gustavo Sanvenero Rosselli in azzurro su fondo oro.
La Fondazione ha sede in Milano, inizialmente in via Marchiondi 7.

  1. È scopo della Fondazione:
    1. favorire la continuazione dell'opera e dell'insegamento del prof. Gustavo Sanvenero Rosselli promuovendo lo studio e lo sviluppo scientifico della chirurgia plastica - anche e specie in funzione di gratuita assistenza, cura e reinserimento sociale degli invalidi e malformati - mediante l'incontro e la collaborazione degli allievi ed estimatori del Maestro;
    2. offrire agli studiosi mezzi e occasioni di incontro per l'incremento e l'approfondimento scientifico nella detta specialità, anche con la promozione di servizi e presidii diagnostici e terapeutici;
    3. patrocinare e favorire corsi, convegni e pubblicazioni in materia di chirurgia plastica;
    4. gestire e amministrare le disponibilità patrimoniali della Fondazione stessa, comunque acquisite, in diretta funzione del raggiungimento delle suddette finalità, eventualmente anche disponendo borse o premi di studio od altre iniziative che il Consiglio di Amministrazione ritenga all'uopo necessarie od utili.
      É tassativamente esclusa qualsiasi finalità lucrativa.
  2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto costitutivo cui il presente statuto è allegato e di cui fa parte integrante. Tale patrimonio potrà venire incrementato con oblazioni, donazioni e lasciti da parte di chiunque abbia a cuore il potenziamento della benefica istituzione.

  3. La Fondazione provvede al conseguimento dei propri scopi con le rendite del suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento delle disponibilità liquide della Fondazione nei modi che riterrà più sicuri e redditizi.

  4. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto di sette membri effettivi nominati inizialmente dal fondatore nell'atto costitutivo e, successivamente occorrendo, secondo le disposizioni dell'art. 6 del presente statuto.

  5. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che conserverà tale qualifica e le inerenti prerogative per un triennio e potrà esservi rieletto.
    Per lo stesso periodo il Consiglio di Amministrazione potrà pure nominare nel proprio seno un Vicepresidente nonché attribuire a singoli suoi membri particolari qualifiche e mansioni ove ciò non risulti già acquisito nell'atto costitutivo.
    I componenti il Consiglio di Amministrazione resteranno in carica fino a revoca o dimissioni. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione verrà reintegrato per cooptazione dagli altri Amministratori rimasti in carica.
    È causa di decadenza dalla carica di Consigliere la ingiustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio.
    La decadenza sarà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

  6. Oltre ai componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione potranno essere designati uno o più membri onorari forniti delle qualifiche che il fondatore nell'atto costitutivo e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione, riterranno opportune. I membri onorari avranno mere funzioni consultive e non vincolanti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

  7. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione della Fondazione e al suo funzionamento, predispone e approva - ove occorra - regolamenti e disposizioni integrative dello statuto, ne propone eventuali modifiche.

    Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre entro il mese di dicembre di ciascun anno il bilancio preventivo per l'anno successivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
    Il Consiglio di Amministrazione ha infine tutti i più ampi poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché per la destinazione e utilizzazione delle rendite annuali di bilancio.

  8. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
    Inoltre il Presidente:
    1. convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare in ciascuna adunanza;
    2. sottoscrive gli atti e quanto altro occorra per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
    3. vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione e sull'osservanza dello statuto proponendone, ove occorra, le eventuali modificazioni;
    4. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le Autorità tutorie;
    5. adotta, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento che ritenga opportuno riferendone nel più breve tempo possibile al Consiglio;
    In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci, se in carica, il Vicepresidente o il Consigliere più anziano di età.

  9. Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma due volte l'anno in seduta ordinaria (bilancio preventivo e consuntivo a norma dell'art. 8) e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri.
    La convocazione è fatta per iscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

  10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti effettivi.
    Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio stesso o dal Vicepresidente: in mancanza, dal Consigliere presente più anziano di età.
    Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e a votazione palese.
    Per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione (art. 6) si procederà alla votazione per schede segrete ed occoreranno almeno quattro voti.

  11. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, su apposito registro.

  12. La carica di Segretario del Consiglio è inizialmente affidata al fondatore e, successivamente, tale carica sarà attribuita dal Consiglio di Amministrazione.

  13. I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta.

  14. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.

  15. Nell'eventualità che gli scopi della Fondazione dovessero divenire di impossibile realizzazione o di scarsa utilità per insufficienza di patrimonio, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, disporrà che i residui beni della Fondazione medesima siano devoluti per scopi benefici o assistenziali col benestare della competente autorità tutoria ed in modo che, comunque, risulti esplicitamente ricordata la memoria del Prof. Gustavo Sanvenero Rosselli.

Per quant'altro qui non previsto si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia.

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