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STATUTO
- È costituita per volontà
del signor dott. Riccardo Mazzola e per onorare
la memoria del prof. Gustavo Sanvenero Rosselli
una Fondazione denominata:
"FONDAZIONE
G. SANVENERO-ROSSELLI"
Simbolo grafico della Fondazione
è l'immagine della firma autografa del prof. Gustavo
Sanvenero Rosselli in azzurro su fondo oro.
La Fondazione ha sede in Milano, inizialmente in
via Marchiondi 7.
- È scopo della Fondazione:
- favorire
la continuazione dell'opera e dell'insegamento
del prof. Gustavo Sanvenero Rosselli promuovendo
lo studio e lo sviluppo scientifico della chirurgia
plastica - anche e specie in funzione di gratuita
assistenza, cura e reinserimento sociale degli
invalidi e malformati - mediante l'incontro
e la collaborazione degli allievi ed estimatori
del Maestro;
- offrire
agli studiosi mezzi e occasioni di incontro
per l'incremento e l'approfondimento scientifico
nella detta specialità, anche con la promozione
di servizi e presidii diagnostici e terapeutici;
- patrocinare
e favorire corsi, convegni e pubblicazioni in
materia di chirurgia plastica;
- gestire
e amministrare le disponibilità patrimoniali
della Fondazione stessa, comunque acquisite,
in diretta funzione del raggiungimento delle
suddette finalità, eventualmente anche disponendo
borse o premi di studio od altre iniziative
che il Consiglio di Amministrazione ritenga
all'uopo necessarie od utili.
É tassativamente
esclusa qualsiasi finalità lucrativa.
-
Il
patrimonio della Fondazione è costituito dai beni
descritti nell'atto costitutivo cui il presente
statuto è allegato e di cui fa parte integrante.
Tale patrimonio potrà venire incrementato con
oblazioni, donazioni e lasciti da parte di chiunque
abbia a cuore il potenziamento della benefica
istituzione.
- La Fondazione provvede al
conseguimento dei propri scopi con le rendite del
suo patrimonio. Il Consiglio di Amministrazione
provvederà all'investimento delle disponibilità
liquide della Fondazione nei modi che riterrà più
sicuri e redditizi.
- La
Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
composto di sette membri effettivi nominati inizialmente
dal fondatore nell'atto costitutivo e, successivamente
occorrendo, secondo le disposizioni dell'art. 6
del presente statuto.
- Il
Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio
seno il Presidente che conserverà tale qualifica
e le inerenti prerogative per un triennio e potrà
esservi rieletto.
Per lo stesso periodo il Consiglio di Amministrazione
potrà pure nominare nel proprio seno un Vicepresidente
nonché attribuire a singoli suoi membri particolari
qualifiche e mansioni ove ciò non risulti già acquisito
nell'atto costitutivo.
I componenti il Consiglio di Amministrazione resteranno
in carica fino a revoca o dimissioni. In caso di
cessazione, per qualsiasi causa, di uno o più Amministratori,
il Consiglio di Amministrazione verrà reintegrato
per cooptazione dagli altri Amministratori rimasti
in carica.
È causa di decadenza dalla carica di Consigliere
la ingiustificata assenza per tre volte consecutive
alle adunanze del Consiglio.
La decadenza sarà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione
nella seduta immediatamente successiva.
- Oltre
ai componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione
potranno essere designati uno o più membri onorari
forniti delle qualifiche che il fondatore nell'atto
costitutivo e, successivamente, il Consiglio di
Amministrazione, riterranno opportune. I membri
onorari avranno mere funzioni consultive e non vincolanti
per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- Il
Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione
della Fondazione e al suo funzionamento, predispone
e approva - ove occorra - regolamenti e disposizioni
integrative dello statuto, ne propone eventuali
modifiche.
Il Consiglio di Amministrazione delibera inoltre
entro il mese di dicembre di ciascun anno il bilancio
preventivo per l'anno successivo ed entro il mese
di febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente.
Il Consiglio di Amministrazione ha infine tutti
i più ampi poteri per l'amministrazione del patrimonio
della Fondazione e per la gestione delle entrate
ordinarie e straordinarie nonché per la destinazione
e utilizzazione delle rendite annuali di bilancio.
- Il Presidente del Consiglio
di Amministrazione ha la legale rappresentanza della
Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Inoltre il Presidente:
- convoca il Consiglio
di Amministrazione e lo presiede proponendo
le materie da trattare in ciascuna adunanza;
- sottoscrive gli atti
e quanto altro occorra per l'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio;
- vigila sul buon andamento
amministrativo della Fondazione e sull'osservanza
dello statuto proponendone, ove occorra, le
eventuali modificazioni;
- provvede all'esecuzione
delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti
con le Autorità tutorie;
- adotta, nei casi d'urgenza,
ogni provvedimento che ritenga opportuno riferendone
nel più breve tempo possibile al Consiglio;
In
caso di assenza o impedimento del Presidente ne
fa le veci, se in carica, il Vicepresidente o il
Consigliere più anziano di età.
- Il
Consiglio di Amministrazione si raduna di norma
due volte l'anno in seduta ordinaria (bilancio preventivo
e consuntivo a norma dell'art. 8) e, straordinariamente,
ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario
o ne sia fatta domanda scritta da almeno due Consiglieri.
La convocazione è fatta per iscritto dal Presidente
o da chi ne fa le veci almeno otto giorni prima,
con l'indicazione dell'ordine del giorno.
- Il
Consiglio di Amministrazione è validamente costituito
con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti
effettivi.
Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente
del Consiglio stesso o dal Vicepresidente: in mancanza,
dal Consigliere presente più anziano di età.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti
e a votazione palese.
Per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
(art. 6) si procederà alla votazione per schede
segrete ed occoreranno almeno quattro voti.
- Delle
deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà
redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario, su apposito registro.
- La
carica di Segretario del Consiglio è inizialmente
affidata al fondatore e, successivamente, tale carica
sarà attribuita dal Consiglio di Amministrazione.
- I
componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono
alcun compenso per l'attività svolta.
- L'esercizio
finanziario della Fondazione coincide con l'anno
solare.
- Nell'eventualità che gli
scopi della Fondazione dovessero divenire di impossibile
realizzazione o di scarsa utilità per insufficienza
di patrimonio, il Consiglio di Amministrazione,
con deliberazione motivata, disporrà che i residui
beni della Fondazione medesima siano devoluti per
scopi benefici o assistenziali col benestare della
competente autorità tutoria ed in modo che, comunque,
risulti esplicitamente ricordata la memoria del
Prof. Gustavo Sanvenero Rosselli.
Per quant'altro qui non previsto
si richiamano le vigenti disposizioni di legge in
materia.
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