Su iniziativa del Dott. Riccardo Mazzola in Milano è costituita la “ Fondazione G. Sanvenero-Rosselli”, con sede in Milano, via Marchiondi 7.

Il logo della Fondazione è rappresentato della firma autografa del Prof. Gustavo Sanvenero Rosselli in verde su fondo oro, con sotto la scritta FONDAZIONE G. SANVENERO ROSSELLI.

La fondazione non ha scopo di lucro e si propone di:
a) Favorire la continuazione dell’opera e dell’insegnamento del Prof. Gustavo Sanvenero Rosselli, fondatore della chirurgia plastica in Italia, promuovendo lo studio e lo sviluppo scientifico della chirurgia plastica-anche e specie in funzione di gratuita assistenza, cura e reinserimento sociale degli invalidi e malformati – mediante l’incontro e la collaborazione tra gli estimatori del Maestro;
b) Offrire agli studiosi mezzi e occasioni d’incontro per l’incremento e l’approfondimento scientifico della specialità, anche con la promozione di servizi e presidi diagnostici e terapeutici;
c) Patrocinare e favorire corsi, convegni e pubblicazioni in materia di chirurgia plastica anche accreditate presso il Ministero della Sanità;
d) Gestire e amministrare le disponibilità patrimoniali della Fondazione stessa, comunque acquisite, in diretta funzione del raggiungimento delle suddette finalità, eventualmente anche disponendo borse o premi di studio od altre iniziative che il Consiglio di Amministrazione ritenga all’uopo necessarie od utili.

In via operativa il perseguimento dei fini istituzionali è attuato anche con lo svolgimento di compiti di coordinamento, promozione, aggiornamento, sviluppo e incentivazione di iniziative svolti da altri partners scientifici e imprenditoriali, a livello sia nazionale che internazionale.

Ferma la chiara assenza di scopo di lucro, la Fondazione può ricevere incarichi per studi, ricerche, ed approfondimenti in relazione ai temi di suo interesse e competenze, a fronte dei quali potrà percepire compensi dai soggetti committenti.

Per il perseguimento dei fini statuari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio viene assicurato dai soci fondatori dai beni descritti all’atto costitutivo cui il presente statuto è allegato e di cui fa parte integrante.

Il patrimonio è inoltre costituito da :
– Donazioni e lasciti ottenuti da terzi per motivi coerenti con i fini statutari;
– Avanzi di gestione di proprie iniziative generative di attribuzioni monetarie;
– Rendite di patrimonio, investito a cura del Consiglio di amministrazione nel modo ritenuto più opportuno e redditizio;
– Contributi o elargizioni specifiche di enti pubblici e privati, italiani o stranieri erogati per il perseguimento delle finalità istituzionali;

Le riserve ed i fondi costituiti in bilancio, compresi quelli risultanti da avanzi di gestione economiche, sono soggetti allo stesso regime statutario del fondo di dotazione e devono essere impiegati esclusivamente per fini istituzionali.

– il Presidente ed il Vice Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Segretario Generale;
– Il Comitato dei Consiglieri Scientifici, ove nominato.

Oltre ai componenti effettivi del Consiglio di Amministrazione potranno essere designati uno o più membri onorari forniti delle qualifiche che il fondatore all’atto costitutivo e, successivamente, il Consiglio di Amministrazione, riterranno opportune. I membri onorari avranno mere funzioni consultive e non vincolanti per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Qualora se ne ravvisi l’opportunità , il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un

Comitato dei Consiglieri scientifici presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso è composto da un massimo di tre membri nominati tra personalità italiane o straniere distintesi nei campi di attività che abbiano attinenza con gli scopi della Fondazione.

I componenti del Comitato durano in carica il tempo indicato all’atto della loro nomina e vengono sostituiti in caso di dimissione, permanente impedimento o decesso.

Il Comitato dei consiglieri scientifici si riunisce ogniqualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga opportuno.

Il Comitato dei consiglieri scientifici:
– propone al Consiglio di Amministrazione della Fondazione iniziative scientifiche che offrano agli studiosi mezzi per l’incremento e l’approfondimento delle specialità;
– suggerisce la promozione di eventi e pubblicazioni secondo le finalità della Fondazione.

Il Presidente della Fondazione è eletto all’interno del Consiglio di Amministrazione ed ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l’ordinaria amministrazione della stessa, ivi compreso quello di nominare procuratori determinandone le attribuzioni. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato dei Consiglieri scientifici.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo delle Fondazione; cura l’osservanza dello statuto; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni verranno assolte da un membro del Consiglio di Amministrazione che, all’uopo nominato, riveste la temporanea qualifica di Vice Presidente.

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque ovvero sette membri nominati inizialmente dal fondatore nell’atto costitutivo e successivamente occorrendo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

I membri del Consiglio sono successivamente designati con le seguenti modalità:
– n. 2 ovvero n.3 nominati dal Fondatore, prima della scadenza del Consiglio;
– n. 3 ovvero n. 4 sono nominati, prima della scadenza, dal Consiglio uscente;

I membri del Consiglio rivestono la carica per tre anni e possono essere rinnovati.

Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti, per qualsivoglia ragione, comprese le dimissioni inoltrate al Presidente con comunicazione scritta, venissero meno, gli stessi sono sostituiti per cooptazione dal Consiglio in carica. Il reintegro per cooptazione deve avvenire con le medesime proporzioni di scelta originaria.

E’ inoltre causa di decadenza dalla carica di Consigliere l’ingiustificata assenza per tre volte consecutive alle adunanze del Consiglio. La decadenza sarà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva.

Il Consiglio si intende interamente decaduto qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) approvare il piano di attività;
b) procedere alla cooptazione per la reintegrazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall’articolo precedente;
c) nominare, qualora se ne ravvisi l’opportunità, il Comitato dei Consiglieri scientifici;
d) procedere alla nomina del Segretario del Consiglio di Amministrazione;
e) deliberare eventuali modifiche dello statuto, le quali si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti;
f) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall’art. 13 del presente statuto;
g) approvare il bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria una volta all’anno e straordinariamente ogniqualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà più uno dei Consiglieri. Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o in altro paese dell’Unione Europea.

La convocazione è effettuata almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta, a mezzo lettera raccomandata, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia. In caso di urgenza la convocazione può essere disposta, anche fuori dalla sede sociale, mediante avviso inoltrato almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione.

Le convocazioni straordinarie devono essere fatte con preavviso di trenta giorni e con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente numerati in ogni pagina.

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su indicazione del Fondatore. Egli collabora con il Presidente:
– alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla presentazione al Consiglio di amministrazione nonché al successivo controllo dei risultati concreti;
– all’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed alla predisposizione del bilancio consuntivo; alla conduzione manageriale e operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione compresi quelli inerenti l’eventuale l’assunzione di personale, i conferimenti di incarichi e di mandati servizio e gli approvvigionamenti funzionali;
– alla predisposizione e la trascrizione dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario può essere membro del Consiglio di amministrazione.

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno. Entro il trenta aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio precedentemente chiuso, con l’obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese negli scopi istituzionali.

La Fondazione non può attribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre istituzioni non lucrative analoghe o comunque per pubblica utilità.

La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c., quando:
– il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
– si verificano tutte le altre ipotesi di cui al richiamato art. 24 c.c.

L’estinzione della fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi membri.

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio mobiliare o immobiliare della stessa sarà devoluto ad altre istituzioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Codice Civile e le leggi italiane vigenti in materia.